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STATUTO
DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “ MENOCCHIO”
TITOLO 1 – COSTITUZIONE SEDE E SCOPI
Art. 1 – DENOMINAZIONE
E’ costituito in Cervia un ente senza fini di lucro, in forma di associazione privata non riconosciuta, con
denominazione di “Associazione Culturale Menocchio” (di seguito indicata come “Associazione”) tra i sigg.:
Alessandro Forni, Catia Mussoni, Giuseppe Casadei, Antonio Penso, Angelo D’Altri, Michele Zizzari, Luca Rafanelli.
Art. 2 – FINALITA’ DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione ha per scopo la promozione, lo studio e la ricerca nel campo delle arti e della cultura in
genere e tutte le attività inerenti o collegate a quelle suindicate,quali a
titolo di esempio:
organizzazione di convegni, corsi, mostre;
pubblicazione di cataloghi;
partecipazione a mostre e convegni;
tutela dell’immagine e della promozione artistica;
utilizzo di un proprio marchio o logo da associare a particolari manifestazioni;
l’organizzazione di attività didattica in campo artistico, anche in
collaborazione con organismi ed enti pubblici e/o privati italiani e stranieri;
l’attività di ricerca in genere anche in collaborazione con organismi ed
enti pubblici e/o privati italiani e stranieri.
Tali attività vengono concepite dall’Associazione come mezzo di formazione culturale e morale da
incrementare ogni forma di cultura specifica senza alcun indirizzo di carattere
politico o religioso e senza scopo di lucro.
L’Associazione potrà partecipare ad altre associazioni e consorzi,
potrà stipulare accordi di collaborazione con persone e/o enti o società o privati italiani o esteri.
Art. 3 – SEDE
A tutti gli effetti di Legge l’Associazione ha sede in Cervia c/o Alessandro
Forni in Via Monterotondo, 18 e il domicilio dei soci si intende eletto, per
quanto attiene i loro rapporti con l’Associazione, presso la sede della stessa.
Art. 4 – ASSOCIATI
All’Associazione potranno iscriversi tutti coloro, di qualsiasi età, razza,
religione e nazionalità che abbiano interesse alla diffusione delle arti e della
cultura in ogni loro forma. Saranno associati coloro che verranno accettati in
qualità di associati ed avranno aderito al tesseramento versando le quote
associative stabilite annualmente dal comitato direttivo. Le modalità di istanza
di ammissione alle divesre categorie di associati dovranno avvenire secondo le
modalità stabilite dal presente statuto.
Potranno far parte dell’associazione: cittadini di altre nazionalità,
associazioni, consorzi, enti o società pubblici o privati italiani o esteri.
Art 5 – DURATA
La durata dell’Associazione si intende fissata fino al 31/12/2010.
L’esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Il primo
esercizio inizia il 1° marzo 1997 e termina il 31/12/1997.
Art. 6 – RAPPRESENTANZA
La rappresentanza e l’amministrazione dell’ Associazione spettano al Presidente
dell’associazione, il quale per le assunzioni di notevole importo, stabilito ai
sensi di regolamento, dovrà essere autorizzato dal Comitato Direttivo.
Art. 7 – CARICHE SOCIALI
Tutte le cariche sociali sono espletate a titolo gratuito, con diritto al
rimborso delle spese. Sarà consentito avere con gli associati rapporti
professionali regolarmente remunerati, ma solo per servizi effettivamente svolti
al di fuori delle cariche sociali.
Art. 8 – SCIOGLIMENTO
Nell’ipotesi di scioglimento dell’Associazione per il decorso del termine o per
l’anticipato scioglimento, gli associati nomineranno tra essi un liquidatore con
il compito di definire tutti i rapporti pendenti. In caso di disaccordo sulla
nomina del liquidatore lo stesso dovrà essere nominato dal Pretore di Ravenna.
Art. 9 – LIQUIDAZIONE
Il liquidatore potrà compiere tutti quegli atti ritenuti necessari per la
liquidazione, senza alcun vincolo o limite. Il liquidatore rappresenta
l’Associazione a tutti gli effetti di Legge e, quindi, anche in giudizio.
Art. 10 – VALIDITA’
Il presente statuto potrà essere modificato solamente con il consenso dei 2/3
degli associati fondatori e co-fondatori.
Art. 11 – CATEGORIE DI ASSOCIATI
Gli associati dell’Associazione si distinguono nelle seguenti categorie:
a.- Associati Fondatori: coloro che hanno contribuito alla costituzione
dell’Associazione e ne hanno sottoscritto l’atto costitutivo.
b.- Associati Co-Fondatori: sono quegli Associati Ordinari che sono lo divenuti
nel rispetto delle modalità stabilite dal presente statuto.
c.- Associati Ordinari: sono tutte le persone o società o enti interessati a far
parte dell’Associazione, che facciano richiesta e che sono siano ammesse.
d.- Associati sostenitori: sono tutte le persone o società che intendono
sostenere finanziariamente l’associazione ma senza farne parte.
e.- Associati Onorari: sono coloro ai quali l’Associazione deve particolare
riconoscenza. Vengono nominati dall’Assemblea su proposta del Comitato
Direttivo, sentito il parere vincolante dell’Assemblea degli Associati Fondatori
e Co-Fondatori.
Art. 12 – DOVERI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI
Gli associati che entrano a far parte dell’Associazione ne accettano
incondizionatamente lo Statuto ed il regolamento.
Sono doveri degli associati:
a)- versare regolarmente la quota sociale entro il 30 aprile di ogni anno.
b)- Partecipare attivamente alle iniziative sociali.
Sono diritti degli associati:
a)- usufruire delle strutture dell’Associazione e partecipare all’attività da
essa organizzata.
b)- Partecipare alla assemblee dell’Associazione e prendere parte alle votazioni
nelle assemblee stesse, esclusi gli Associati Onorari.
c)- Ricevere la tessera associativa di identificazione.
Tutti gli associati sono elettori ed eleggibili alla cariche dell’associazione
Art. 13 – QUOTE DI ASSOCIAZIONE E FONDO ASSOCIATIVO
L’Associazione si sostiene con:
Contributi e donazioni di associati e di terzi.
Contributi di Enti
Quote sociali nella misura stabilita dal Comitato Direttivo.
Fanno parte del patrimonio dell’Associazione i beni mobili e le attrezzature,
acquistate dall’Associazione o donate dagli associati o da terzi.
L’Associazione provvede annualmente alla redazione del bilancio consuntivo e
del bilancio preventivo, entro il 30 novembre di ogni anno, da approvarsi in
assemblea.
Gli associati possono far parte dell’Associazione solo dopo che la propria
istanza sia stata vagliata ed accettata dal Comitato Direttivo con giudizio
inappellabile e non più proponibile se non dopo anni uno dall’istanza negata.
TITOLO 2 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 14 – LE ASSEMBLEE
Le assemblee degli associati si distinguono in assemblee ordinarie e assemblee
straordinarie, in relazione all’argomento da trattare posto all’Ordine del
Giorno. Entrambe le assemblee possono essere riunite più volte durante l’anno
solare, ma l’assemblea ordinaria almeno una volta all’anno, entro il 30 novembre
dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto del periodo.
Le assemblee sono convocate dal Comitato Direttivo mediante avviso rivolto a tutti gli associati
almeno 15 giorni prima della data fissata. La convocazione può avvenire anche con
comunicazione a mezzo lettera o fax o pubblicazione in apposito bollettino da inviare agli associati.
Art. 15 – ORDINE DEL GIORNO
L’assemblea è convocata con un O.d.G. precedentemente fissato dal Consiglio Direttivo e comunicato agli
associati al momento della convocazione. Eventuali richieste di argomenti da
inserire all’O.d.G. dovranno pervenire al Comitato Direttivo, che vi dovrà
obbligatoriamente provvedere, almeno cinque giorni prima dell’assemblea. Il
nuovo O.d.G. sarà disponibile presso la sede sociale almeno 2 giorni prima del
giorno di convocazione dell’assemblea.
Art. 16 – COSTITUZIONE DELLE ASSEMBLEE
L’Assemblea si riunisce, in prima convocazione, con la presenza di almeno 2/3 degli associati aventi diritto
al voto, ivi compresi gli associati presenti con delega.
In mancanza del raggiungimento del numero legale, l’Assemblea si riunirà in seconda convocazione
a distanza di almeno un’ora, qualsiasi sia il numero degli associati presenti ed aventi diritto di voto.
L’Assemblea elegge fra i presenti:
un Presidente con il compito di presiedere l’Assemblea e di garantire il
regolare svolgimento del dibattito.
Un segretario, con il compito di redigere il verbale dell’Assemblea.
Due scrutatori per le operazioni di voto.
Art. 17 – ASSEMBLEA ORDINARIA
L’Assemblea Ordinaria:
approva annualmente la relazione morale e tecnica del Comitato Direttivo.
Approva annualmente il bilancio consuntivo.
Elegge i componenti del Comitato Direttivo.
Nomina i soci onorari e delibera sulla esclusione degli associati per indegnità.
Decide su tutte le questioni poste dall’O.d.G.
Approva il regolamento interno e sue modifiche.
Art. 18 - L’ASSEMBLEA STRAODINARIA
L’Assemblea Straordinaria:
delibera sulle questioni di particolare importanza e gravità poste all’O.d.G. dal Comitato Direttivo.
Delibera sulle modifiche del presente statuto.
Delibera sullo scioglimento e la liquidazione dell’associazione.
L’assemblea Straordinaria degli Associati Fondatori e Co-Fondatori si costituisce ai sensi degli artt. 14,
15 e 16, ne possono far parte solo gli associati Fondatori e Co-Fondatori. Essa
ha lo scopo di esprimere pareri vincolanti riguardo l’ammissione alla qualità di
associato Co.Fondatore e associato Onorario.
Art. 19 – DIRITTO DI VOTO E MAGGIORANZE
Tutti gli associati delle categorie a), b), c) ai sensi dell’art. 11dello statuto, hanno diritto di voto
in Assemblea. Ciascun associato può delegare un altro associato per le votazioni. Non è ammessa più di
una delega a favore dello stesso associato.
L’Assemblea Ordinaria delibera con la maggioranza
di metà più uno degli aventi diritto al voto.
L’Assemblea Straordinaria delibera con la maggioranza dei 2/3 degli associati aventi diritto al voto,
presenti per delega, salvo la maggioranza più elevata richiesta ai sensi dell’art. 10 dello statuto.
Art. 20 – DELIBERE E VALIDITA’ DELLE STESSE
Le deliberazioni prese dall’Assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti gli
associati.
Le deliberazioni prese in difetto di costituzione dell’Assemblea, per omessa convocazione degli associati
o in caso di irregolarità nelle votazioni o nella formazione delle maggioranze, non sono valide.
In tali casi è ammessa richiesta scritta di nuova convocazione dell’assemblea indirizzata dagli
interessati al Comitato dei Probiviri il quale verificherà la regolarità degli
atti, respingerà la richiesta ovvero provvederà a nuova convocazione
dell’Assemblea nel termine di giorni trenta.
Art. 21 – IL COMITATO DIRETTIVO
Il comitato Direttivo è formato da n. 3 a 5 componenti, eletti dall’associazione tra tutti gli associati
Fondatori e Co-Fondatori.Al suo interno vengono nominati:
Il presidente. Egli rappresenta l’Associazione di fronte ai terzi. Il
presidente dà esecuzione alle delibere prese dal Comitato Direttivo e ne dirige i lavori.
Il Vice Presidente. Egli sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in
caso di sua assenza o di dichiarato impedimento.
Il Segretario. Egli cura la conservazione dei libri sociali ed il
controllo della contabilità dell’associazione.
Tutte le cariche sono onorarie e gratuite, tuttavia sarà consentito stipulare incarichi professionali
con soggetti che ricoprono anche cariche sociali a condizione che tali incarichi
abbiano per oggetto una prestazione diversa da quella prevista dalla carica sociale.
Il Comitato Direttivo dura in carica due anni. Esso amministra e dirige L’associazione nei limiti dei
poteri indicati nel presente statuto e nel regolamento. Le cariche sono rinnovabili.
Il Comitato Direttivo si riunisce almeno tre volte l’anno su convocazione del Presidente. Si riunisce
inoltre ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne venga fatta
richiesta scritta da almeno metà degli associati componenti il Comitato
Direttivo stesso o il Comitato dei Probiviri.
Il Comitato Direttivo è regolarmente costituito in riunione quando sia presente la maggioranza dei suoi
componenti e quando tutti i consiglieri siano stati regolarmente convocati per iscritto.
Il comitato Direttivo delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità il voto del Presidente è decisivo.
Art. 22 – ATTRIBUZIONI DEL COMITATO DIRETTIVO
Predispone il bilancio consuntivo, preventivo, la relazione di fine anno
ed i programmi futuri dell’attività da svolgere, da sottoporre all’assemblea.
Stabilisce la quota sociale degli associati.
Stabilisce le date e convoca l’Assemblea Ordinaria e le assemblee
ordinarie e straordinarie a norma degli artt. 14 e seguenti.
Vigila sull’osservanza del presente statuto.
Esegue le delibere delle assemblee e cura tutti gli affari di ordinaria e
straordinaria amministrazione.
Sceglie i collaboratori ed i tecnici per l’attività fissandone i rapporti ed i rimborsi spese.
Amministra il patrimonio sociale; decide le spese di acquisto e riparazione del materiale.
Predispone il regolamento e sue modificazioni.
Redige e vigila sull’osservanza del Regolamento Interno.
Art. 23 – DURATA IN CARICA DEL COMITATO DIRETTIVO
Il Comitato Direttivo dura in carica due anni, dal giorno della sua elezione fino al successiva
elezione da parte dell’Assemblea Ordinaria del secondo esercizio dal suo insediamento. Se
nel corso di un esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri
provvedono a sostituirli, scegliendo tra i soci Fondatori e Co-Fondatori a norma
di statuto, con deliberazione approvata dal comitato dei probiviri. I componenti
del Comitato Direttivo così nominati restano in carica fino alla fine del
mandato dell’intero Comitato. Se viene meno la maggioranza del Comitato
Direttivo, quelli rimasti in carica devono convocare l’assemblea perché provveda
alla sostituzione dei mancanti.
Art. 24 – COMITATO DEI PROBIVIRI
Il Comitato di Probiviri è formato da n. 3 associati, eletti, su proposta del Comitato Direttivo,
dall’Assemblea Ordinaria tra tutte le categorie degli associati.
Alla prima riunione, fra di essi viene nominato il Presidente del Comitato. Il Comitato delibera a
maggioranza dei probiviri presenti alle riunioni.
Il Comitato sorveglia l’amministrazione dell’associazione, esamina i libri contabili, fa relazioni
all’assemblea sull’andamento della gestione. Gli sono attribuite tutte le
funzioni di controllo sull’operato degli organi sociali espressamente previste nel presente statuto.
Limitatamente all’art. 20 ed al successivo art. 27, è ad esso attribuito potere giurisdizionale.
Art. 25 – LIBRI SOCIALI
L’associazione deve conservare ed aggiornare i seguenti libri sociali previsti delle normative
vigenti, civili e fiscali, attualmente:
Libro degli associati.
Libro di Cassa.
Libro dei verbali delle riunioni del Comitato Direttivo.
Libro dei verbali delle Assemblee.
Libro dei verbali delle Assemblee del Comitato dei Probiviri.
Art. 26 – PERDITA DELLA QUALITA’ DI ASSOCIATO
La qualità di associato si perde per:
Esclusione per indegnità morale, proposta dal Comitato Direttivo ed approvata dall’assemblea.
Dimissioni dell’associato, indirizzata dall’interessato al Comitato Direttivo.
Esclusione per mancato pagamento delle quote sociali, deliberate dal
Comitato Direttivo.
Decesso dell’associato.
Art. 27 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE E LIQUIDAZIONE
L'Asociazione si scioglie per:
decorso del termine.
Venire meno di tutti gli associati.
Impossibilità di raggiungere lo scopo sociale.
Deliberazione di scioglimento anticipato.
In tutti i casi lo scioglimento è deliberato dall’Assemblea Straordinaria. Tutti i beni mobili del
patrimonio dell’associazione vengono devoluti in conformità con le deliberazioni
dell’assemblea. In mancata previsione, gli stessi vengono devoluti ad
associazioni similari o ad opere di beneficenza locali.
Art. 28 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Ogni controversia fra gli associati o fra i terzi e l’assemblea sarà sottoposta al vaglio peritale del
Comitato dei Probiviri che giudicherà senza formalità di rito ed in maniera inappellabile.
REGOLAMENTO
Art.1 – AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente regolamento integra lo Statuto dell’Associazione Culturale “Menocchio”.
Esso è obbligatorio per tutti gli associati.
Art.2 – REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA QUALITA’DI “ASSOCIATO ORDINARIO”
Il candidato ad associato ordinario deve possedere al momento della presentazione della domanda i
requisiti di cui all’art. 4 dello Statuto ed una lettera di presentazione
sottoscritta da almeno due associati effettivi e/o Fondatori e/o Co-Fondatori
nella quale sia indicata la propria volontà a perseguire le finalità
dell’associazione. Identica procedura sarà espletata per altri soggetti diversi
dalle persone fisiche; in questo caso l’ente nell’associazione richiedente dovrà
provvedere ad indicare il soggetto che rappresenterà l’ente nell’associazione.
La delibera di ammissione è presa con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti nell’ambito del
Comitato Direttivo. Per deliberare sull’ammissione di nuovi associati il
Comitato Direttivo si riunisce ogni due mesi o quando vi siano richieste
presentate da più di 50 candidati. In attesa della delibera del Comitato
Direttivo, i candidati possono utilizzare i servizi offerti dall’associazione;
la domanda si intende accolta se non viene comunicato il rifiuto
all’associazione entro 20 giorni dalla riunione del Comitato Direttivo.
Art.3 – REQUISTITI DI AMMISSIONE ALLA QUALITA’ DI “ASSOCIATO CO-FONDATORTE”
Il candidato ad associato Co-Fondatore deve già possedere, al momento della domanda, la qualità di
associato Ordinario ai sensi dell’art.4 dello Statuto e deve produrre lettera di
presentazione sottoscritta da almeno cinque associati Fondatori e/o Co-Fondatori.
Diviene associato Co-Fondatore colui che, con la sua attività di associato ordinario abbia dato
particolare impulso all’attività dell’associazione e provveda a pagare una quota
pari a quella versata dagli associati Fondatori in sede di costituzione
dell’associazione, a valori dell’anno di accettazione della domanda di
ammissione. Detta quota pari a euro 25,00, a valori del 1997, deve essere
rivalutata (con capitalizzazione composta annuale) ad un tasso di 2 punti
superiore al tasso ufficiale di sconto in vigore al 31/12 di ciascun anno e
quindi convertita in euro dell’anno in cui viene accettata la domanda. Ai sensi
dell’art.4, l’istanza di ammissione alla qualità di associato Co-Fondatore deve
essere prodotta al Comitato Direttivo che deciderà insindacabilmente, sentito il
parere vincolante dell’assemblea degli Associati Fondatori e Co-Fondatori.
L’associato diviene Associato Co-Fondatore solo all’atto del pagamento integrale della quota.
Art. 4 - REQUISITI PER L’ATTRIBUZIONE DELLA QUALITA’ DI “ASSOCIATO SOSTENITORE”
Tutti coloro che intendono sostenere finanziariamente l’associazione senza farne però parte attiva.
Art. 5 - REQUISITI PER L’ATTRIBUZIONE DELLA QUALITA’ DI “ASSOCIATO ONORARIO”
Alle persone e non, alle quali l’Associazione deve particolare riconoscenza per la loro
attività in favore dell’Associazione, o più in generale per lo sviluppo delle
arti e della cultura in Italia ed all’estero. Può essere attribuita la qualità
di Associato Onorario, su proposta del Comitato Direttivo, sentito il parere
vincolante dell’Assemblea degli Associati Fondatori e Co- Fondatori.
Art. 6- ASSUNZIONI DI NOTEVOLE IMPORTO
La direttiva e l’amministrazione dell’associazione spettano al Presidente dell’associazione, il
quale per importi superiori a euro 10.000,00 (diecimila#00) dovrà essere autorizzato dal Comitato Direttivo.
Luogo: Cervia lì 30 aprile 2002
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